PERNOTTAMENTO DEL PADRE SEPARATO CON IL FIGLIO MINORE. Per il Tribunale di Roma anche i più piccoli possono dormire con il papà.

di Marianna Giungati

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E’ una sentenza dalla portata storica quella con cui il Tribunale di Roma (Sentenza del 11.03.2016– Presidente Mangano, Giudice relatore Rossetti) ha riconosciuto pochi giorni fa il diritto del padre ai pernotti con la  sua bimba di 16 mesi.

Nella richiamata sentenza, infatti, il giudice ha ritenuto possibile ed anzi doveroso, concedere al coniuge separato il diritto a dormire con la bambina, con l’unica condizione di prelevarla e riportarla sempre alla casa materna.

Benché, infatti, alla madre sia stato attribuito il collocamento prevalente della  minore, non vi sono motivi ostativi al pernottamento anche presso il padre, in un’ottica di tutela dell’interesse del minore a “vivere” entrambi i genitori; anzi, data la tenera età, assicurare un rapporto anche col padre che vada oltre la semplice visita determinerà nel minore, già a livello inconscio, un legame radicale con entrambi i genitori, indipendentemente dalla loro condizione di coniugi separati.

Se il collocamento prevalente presso la madre di un bimbo o di una bimba piccola ( non fa distinzione il sesso del minore) serve ad assicurare un’organizzazione delle abitudini di vita che abbia il carattere della stabilità, ciò nulla toglie alla possibilità di richiesta al giudice da parte del padre  di poter far pernottare presso di sé per una o più notti il figlio piccolo.

Un vero e proprio cambio di rotta, rispetto al precedente indirizzo e una innovazione rispetto al passato se si pensa che, fino a qualche mese prima, lo stesso Tribunale continuava a fornire delle linee guida ben diverse per il caso in cui tra i genitori vi fosse contrasto sulla questione del pernottamento di minori in tenera età e consigliava tra l’altro:

  •  ‘di prevedere, con gradualità, il pernottamento presso la casa paterna a partire dai tre anni…’
  • di intensificare ‘la frequentazione paterna dopo il compimento da parte del minore dei tre anni e sei mesi, al fine di consentire la maturazione e il consolidamento del legame del padre con il figlio e un progresso nelle capacità paterne di accudimento del bambino’.

Tale orientamento, seguito dal Tribunale di Roma (Sent. 14.6.2011) e da altri in Italia, era stato rimarcato dalla Suprema Corte  (Cass. sent. n. 19594/11), che aveva ritenuto più corretto ridurre ad una sola notte a settimana il pernottamento del minore col papà, almeno fino al compimento dei 4 anni di età del bambino.

Tali pronunce si basavano chiaramente sul presupposto che il padre, diversamente  dalla madre, dovesse  acquisire gradualmente le capacità di accudimento del figlio.

Sul tema, in realtà, si sono susseguite in tempi più  recenti alcune pronunce che già sembrano  aver segnato un certo cambiamento di direzione. Mutamento da non individuarsi tanto in una diversa età per autorizzare il pernottamento del bambino col papà, quanto proprio nella nuova prospettiva dalla quale il problema viene affrontato: ossia, non più dando per presupposta la naturale inadeguatezza del padre ad occuparsi del figlio molto piccolo.

Il Tribunale di Milano, per esempio,  (decr. del 14.01.2015) con riferimento alla separazione di una coppia con una bimba di soli due anni, ha affermato che “la genitorialità si apprende facendo i genitori” ed appartiene di sicuro ad un luogo comune ritenere che un padre non possa essere in grado di occuparsi del proprio figlio piccolo. Partendo da questa  premessa, è stato disposto l’affidamento della piccola ad entrambi i genitori, la sua permanenza con il padre almeno un giorno infrasettimanale e il pernottamento con quest’ultimo a week end alterni, oltre a un’equa alternanza dei periodi di festa.

La pronuncia ha confermato altri precedenti dello stesso foro (Trib. Milano 3. 06. 2014) ma si è mossa anche in linea con l’orientamento della Corte d’Appello di Catania (decr. del 16.10.2013).

Difatti, con riguardo alla separazione di una coppia con figli minori tra cui una bambina di soli due anni,  la Corte di Appello sopra indicata aveva già affermato che:

  • la madre deve dimostrare il pregiudizio che potrebbe arrecare al bambino il fatto di trascorrere la notte col papà e non può limitarsi a sostenere l’incapacità del genitore ad accudire il figlio solo in ragione della tenera età di questo.
  • limitare (con un provvedimento che escluda il pernottamento) la possibilità di padre e figli di condividere le abitudini della vita quotidiana, significa rendere la loro relazione qualcosa di diverso da una relazione familiare che, al contrario, si basa proprio sulla condivisione di momenti semplici.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Catania ha stabilito che i minori dovessero trascorrere con il padre almeno due interi fine settimana in un mese e alcune ore nell’arco di due giorni infrasettimanali, rimettendo invece ogni altra questione pratica al buon senso e alla capacità dei genitori di anteporre, ai loro interessi personali, quelli dei figli, mostrandosi capaci di interpretarne in modo responsabile eventuali segni di disagio: e così, per esempio, riconducendo i piccoli – nei tempi di permanenza con loro – dall’altro genitore, qualora manifestino il desiderio di stare con la mamma o col papà.

D’altronde, negli ultimi anni abbiamo visto come la competenza genitoriale paterna si sia andata sempre più affiancando a quella materna con numerosi casi in cui  anche i papà si occupano delle cure fisiche del neonato, dell’allattamento con il biberon, del cambio del pannolino. Un’evoluzione del ruolo paterno che la giurisprudenza sta quindi riconoscendo e che è la giusta espressione della bi-genitorialità posta dal legislatore  alla base del rapporto padre-madre-figlio ( Legge 54 del 8.2.2006)

 

MA COME CI SI REGOLA PER I BAMBINI ALLATTATI DALLA MADRE?

Non possiamo sottovalutare questa fondamentale e naturale esigenza dei più piccoli che dovrebbe fare più di tutte da spartiacque in tali vicende. Pertanto, in casi del genere dovrebbe prevalere il buon senso dei genitori ed il pernottamento presso il padre dovrebbe escludersi almeno fino allo svezzamento del bambino.

Nei casi in cui il piccolo è allattato artificialmente invece, in linea generale, non vi sarebbe motivo per limitare il diritto di ciascun padre e bambino di trascorrere insieme momenti speciali, legati alle cure quotidiane (dal bagnetto, al  biberon di latte, ai giochi e alle fiabe prima della nanna, oltre al pernottamento puro e semplice).

Comunque, anche nei casi in cui il minore non sia più piccolissimo, si ritiene opportuno evitarne il pernottamento col genitore non collocatario nei giorni infrasettimanali, preferendo quello nei week end e nei periodi di vacanza scolastica (sul punto si è espresso in tal senso anche  il Trib. di Perugia, ord. del 6.07.2015).

In ogni caso, val la pena ricordare che tali criteri di regolamentazione del diritto di visita e pernottamento sono stati stabiliti dalla giurisprudenza e non da una legge dello Stato, pertanto possono semmai valere come eventuale argomento di convincimento o persuasivo per il giudice che si occupa concretamente del caso, ma non sono vincolanti.

COSA PREVEDE LA LEGGE

Occorre dare una lettura al codice civile per capire che risposta si può dare ad un papà separato il quale, avendo un bimbo di età inferiore ai tre anni, si domanda a partire da quando potrà trascorrere la notte con suo figlio.

Art. 337 ter codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli)

La regola generale, stabilita dall’art. 337 ter c.c. e valevole in tutti i casi, in realtà è una sola e prevede che, anche nell’ipotesi di separazione dei genitori, il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che col padre.

Dunque non c’è limite di età che, per legge, faccia da spartiacque nel consentire anche ai papà di trascorrere la notte con i propri bambini. La stessa norma, tuttavia, stabilisce che il giudice, per realizzare la suddetta finalità:

  • adotta i provvedimenti relativi alla prole avendo riguardo al suoesclusivo interesse morale e materiale.
  • determina, di conseguenza, i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore.

In termini pratici, accade che il minore sia affidato ad entrambi i genitori ma collocato prevalentemente presso uno solo (più spesso la madre), mentre al non collocatario (solitamente il padre) viene riconosciuto e regolato  il cosiddetto diritto di visita.

  • può prendere atto di specifici accordi dei genitori a riguardo, sempre che non siano contrari all’interesse dei figli.

E i principi stabiliti dal nostro Codice civile sono stati sanciti anche dalla legge internazionale, a partire dal 1959. In quell’anno infatti, con la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, si arrivò ad un’elaborazione compiuta del principio “best interest of the child”. Più di recente, con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 si è  imposto agli Stati di rispettare il diritto del fanciullo “di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo”.

Fino ad arrivare al 2000, quando con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza), si è statuito che “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”  e “ogni bambino ha diritto ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due  genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse (art.24).

  

 

 

 

Pubblicato da dirittodifamigliaepoi

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Una risposta a “PERNOTTAMENTO DEL PADRE SEPARATO CON IL FIGLIO MINORE. Per il Tribunale di Roma anche i più piccoli possono dormire con il papà.”

  1. Magari tra vent’anni stabiliranno che la madre è uguale al padre e che la figura del genitore collocatorio con annesso assegno di mantenimento è in contrasto con l’interesse dei bambini ( risoluzione del consiglio europeo ottobre 2015, Audizione del consiglio Nazionale dell’ordine degli psicologi alla camera del senato 08/11/2011) che è quello di mantenere gli stessi rapporti con entrambi i genitori, anche dopo che questi ultimi si sono separati, vivendoli quotidianamente e venendo accudito direttamente. Su forza che l’Italia ci arriva prima o poi sulle cose è solo un pò lenta a capire…

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