ACCORDI PREMATRIMONIALI. ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA LA PROPOSTA DI LEGGE N. 2669

images (1)di Marianna Giungati

Si fanno strada anche da noi i cosiddetti “love contracts”, grazie alla proposta di legge che prevede l’introduzione nel nostro sistema della possibilità di stipula di accordi prematrimoniali, attualmente proibiti, sia prima sia durante il matrimonio, nella forma delle convenzioni matrimoniali di cui all’art. 162 c.c.

Ebbene, la proposta di legge che mira ad introdurli  nel nostro ordinamento ha iniziato il suo iter in commissione Giustizia della Camera.

L’iniziativa è dell’onorevole Alessia Morani, avvocato civilista del Pd, e del deputato di centrodestra Luca D’Alessandro,  e la proposta che li vede come primi firmatari modifica l’articolo 162 del Codice civile inserendo un articolo 162-bis, dove è scritto che «i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione personale e dall’eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Più precisamente, i futuri sposi, prima di contrarre matrimonio, potranno se lo vogliono, stipulare degli accordi o nella forma già prevista dall’art. 162 cc oppure mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Attraverso questo strumento sarà consentito stabilire anticipatamente cosa accadrà in caso di futura ed eventuale separazione personale e di  eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli accordi prematrimoniali riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti dovranno però  essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente e  qualora egli ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, ne indicherà  i motivi e inviterà le parti a un’eventuale riformulazione. Qualora non riterrà autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata, negherà definitivamente l’autorizzazione.

COSA POSSONO REGOLARE GLI ACCORDI PREMATRIMONIALI? 

Vediamo subito cosa sarà possibile statuire con un accordo prematrimoniale.

Un coniuge potrà:

  • attribuire all’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell’articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi. In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio.
  • Gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fatto salvo il diritto agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti c.c.
  • Tramite gli accordi prematrimoniali un coniuge può anche trasferire all’altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità.
  • Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi prematrimoniali.
  • Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, potranno essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.

I ricorsi di separazione personale e di divorzio dovranno  contenere il riferimento agli accordi  prematrimoniali ed il tribunale adito, nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporrà in conformità agli accordi prematrimoniali.

Il nuovo art. 162-bis consentirebbe così di superare la tradizionale ritrosia della nostra giurisprudenza a riconoscere validità ai patti siglati in vista della separazione e del divorzio e secondo la Morani, l’introduzione dei contratti potrebbe avvicinare all’istituto del matrimonio tante coppie che oggi restano diffidenti, mentre dal fronte cattolico arrivano già i primi inviti a boicottare la legge.

Ai favorevoli e soprattutto ai contrari, basti considerare che i contratti resterebbero puramente facoltativi. Tra l’altro,  si può prevedere con ragionevole approssimazione che l’uso di tale strumento sarà preferito da coppie che hanno cospicui patrimoni da salvaguardare o in cui, comunque, uno dei partners abbia una posizione economica molto  sbilanciata rispetto all’altro.

Io li vedrei un po’ come degli ombrelli da tenere in borsa per il caso che piova, senza affanni e senza ipocrisie.

Pubblicato da dirittodifamigliaepoi

Diritto di famiglia e poi è nato nel 2015 da un'idea di Marianna Giungati, avvocato civilista esperta in diritto di famiglia e della persona. Collaborano al blog altre figure professionali, tra cui educatori e psicologi. ll blog opera senza scopo di lucro per divulgare informazioni giuridiche relative al diritto di famiglia e alla tutela della persona, con inserti speciali dedicati alla psicologia, alla pedagogia ed a materie correlate. © Tutti i diritti sono riservati I contenuti del blog possono essere liberamente copiati da altri siti internet a scopo di critica, confronto e ricerca, citando gli autori e linkando la fonte. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente portale, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di Marianna Giungati. Le citazioni o le riproduzioni di brani di opere effettuate nel presente sito Internet hanno esclusivo scopo di critica, discussione e ricerca nei limiti stabiliti dall’art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, e recano menzione della fonte, del titolo delle opere, dei nomi degli autori e degli altri titolari di diritti, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta. Per eventuali rettifiche e per segnalazioni si prega di inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]